Illecito professionale grave
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo III requisiti di ordine generale
- 1.
L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
- 2.
L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
- 3.
L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori; e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa; f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513a 517 del codice penale; 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- 4.
La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- 5.
Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.
- 6.
Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;
- 7.
La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.
- 8.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.
Un precedente negativo non basta a escludere: servono insieme elementi sufficienti, un giudizio di inaffidabilità e prove adeguate, e la motivazione deve coprire tutte e tre.
L'articolo 98 definisce l'illecito professionale grave, causa di esclusione non automatica dell'articolo 95. Rileva solo se riferito all'operatore economico offerente, salvo le eccezioni penali del comma 3, lettere g) e h). L'esclusione non scatta al primo indizio: il comma 2 la subordina a tre condizioni insieme — elementi sufficienti, idoneità a incidere sull'affidabilità e integrità, e adeguati mezzi di prova. Il comma 3 elenca le situazioni da cui l'illecito si desume; il comma 4 chiede di pesarne gravità, entità della lesione e tempo trascorso.
Verifica se la condotta contestata rientra davvero fra gli elementi del comma 3, e se la motivazione copre le tre condizioni del comma 8.
- c. 2L'esclusione richiede insieme tre condizioni: elementi sufficienti a integrare l'illecito, idoneità dello stesso a incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore, e adeguati mezzi di prova.
- c. 3Il comma 3 individua otto categorie di elementi da cui l'illecito si desume: le sanzioni antitrust o di settore, i tentativi di influenzare la stazione appaltante o di fornirle informazioni false o fuorvianti, le carenze gravi in un precedente appalto, il grave inadempimento verso i subappaltatori, la violazione del divieto di intestazione fiduciaria, l'omessa denuncia di richieste estorsive o di concussione aggravate dal metodo mafioso e, nei soli casi d'estensione oltre l'operatore offerente, specifiche fattispecie penali contestate all'operatore o ai soggetti dell'articolo 94, comma 3.
- c. 4La gravità si valuta guardando al bene giuridico leso, all'entità della lesione e al tempo trascorso, anche alla luce di come l'impresa si è nel frattempo riorganizzata.
- c. 8Il provvedimento di esclusione va motivato su tutte e tre le condizioni del comma 2: non basta richiamarne una sola.
Un'impresa partecipa a una gara per servizi di manutenzione. La stazione appaltante scopre che, due anni prima, un diverso ente aveva risolto un contratto con la stessa impresa per inadempimento, dopo ritardi ripetuti mai sanati. Non basta citare il precedente: va verificato se esistono elementi sufficienti a configurare l'illecito, se quella carenza — vista alla luce del tempo trascorso — incide sull'affidabilità per l'appalto in corso, e se c'è un mezzo di prova adeguato, come la stessa risoluzione. Solo con tutte e tre le condizioni, motivate nel provvedimento, l'esclusione si può disporre.
- Uso scorrettoL'elenco del comma 3 non rende l'illecito un automatismo: restano da accertare le tre condizioni del comma 2, motivate ciascuna; e l'estensione ad altri soggetti vale solo per le condotte penali delle lettere g) e h).
- Da leggere insieme aVa letto insieme agli articoli 95 e 96, che collocano l'illecito professionale grave fra le cause di esclusione non automatiche e ne disciplinano durata e termini di rilevanza.Art. 95Art. 96
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 94, comma 3, che individua i soggetti ulteriori ai quali si estendono, nei soli casi del comma 1, le condotte penali delle lettere g) e h).Art. 94
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-98
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