Conflitto di interessi
- In vigore dal
- 29/11/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.
- 1.Modificato
Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ((...)) alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
- 2.
In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
- 3.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
- 4.
Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinchè gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.
Il conflitto di interessi è una situazione, non un comportamento: chi ci si trova lo dichiara e si astiene, chi lo contesta lo deve provare.
L'articolo 16 dice quando c'è conflitto di interessi e cosa se ne fa. La definizione del comma 1 è larga sul lato delle persone — vale per chiunque intervenga con compiti funzionali nell'aggiudicazione o nell'esecuzione e possa influenzarne l'esito — ma il comma 2 la stringe sul lato della prova: non basta il sospetto, serve un interesse effettivo, dimostrato con elementi specifici e documentati da chi solleva la questione. Chi si trova in quella situazione ha due doveri, comunicarla e astenersi; l'amministrazione, dal canto suo, deve attrezzarsi per intercettare i conflitti e controllare che quei doveri vengano rispettati.
Stai costruendo o smontando una contestazione: la partita si gioca sulla prova dell'interesse effettivo, non sulla vicinanza fra le persone.
- c. 1Il conflitto riguarda chiunque intervenga a qualsiasi titolo con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nell'esecuzione e possa influenzarne risultato, esiti e gestione.
- c. 1L'interesse rilevante può essere finanziario, economico o di altra natura personale, e vale sia diretto sia indiretto: quel che conta è che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza di chi lo ha.
- c. 2Quella minaccia percepita non si presume: va provata da chi solleva il conflitto con presupposti specifici e documentati, e deve riguardare interessi effettivi, tali che soddisfare l'uno significhi subordinare l'altro.
- c. 3Il personale che si trova nell'ipotesi del comma 1 informa chi sta conducendo l'affidamento — stazione appaltante o ente concedente — e si tira fuori tanto dalla gara quanto dall'esecuzione.
- c. 4Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto, e vigilano perché comunicazione e astensione avvengano davvero.
Un ente affida un servizio informatico. Il secondo classificato contesta l'esito: un componente della commissione, anni prima, ha lavorato nella stessa società di consulenza del titolare dell'impresa vincitrice. La contestazione, così com'è, non regge: racconta una vicinanza passata e non indica quale interesse attuale quel commissario avrebbe soddisfatto premiando il vincitore. Se invece dagli atti risultasse che lo stesso commissario percepisce ancora un compenso da quella società, l'elemento sarebbe specifico e documentato — e il dovere di comunicare e astenersi sarebbe scattato prima ancora della seduta.
- Uso scorrettoIl sospetto generico non sposta nulla: senza un interesse effettivo e documentato, la contestazione resta un'insinuazione, ed è esattamente il filtro che il comma 2 ha voluto mettere.
- Uso scorrettoComunicare e astenersi sono doveri distinti e il comma 3 li chiede entrambi: segnalare la propria posizione non autorizza a restare dentro la procedura.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 95, che fa del conflitto non diversamente risolvibile una causa di esclusione dell'operatore, e all'articolo 2, il principio di fiducia da cui il comma 2 fa discendere l'onere della prova.Art. 95Art. 2
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-16
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