Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo III requisiti di ordine generale
- 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell'offerta: 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonchè il soggetto che ne è interessato; 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data; b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
- 2.
Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
- 3.
I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonchè ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
Se un partecipante del raggruppamento cade in una causa di esclusione, non trascina più tutti: si sostituisce, a condizioni precise.
L'articolo 97 dice quando la crisi di un partecipante a un raggruppamento non si trasmette a tutta la compagine. Se un componente è colpito da una causa di esclusione, o perde un requisito, il raggruppamento può provare di averlo estromesso o sostituito con un soggetto munito dei requisiti necessari, senza alterare in modo sostanziale l'offerta presentata. Gli oneri di comunicazione cambiano a seconda di quando la causa matura: prima dell'offerta va dichiarata insieme ad essa; dopo, le misure vanno comunicate prima dell'aggiudicazione. È la stazione appaltante a valutare se la sostituzione è tempestiva e sufficiente: altrimenti dispone l'esclusione, motivandola. Lo stesso meccanismo si estende, con perimetro diverso, ai consorzi ordinari, a quelli tra imprese artigiane e ai consorzi stabili.
La strada per un raggruppamento colpito dall'esclusione di un componente è la sostituzione o l'estromissione, dentro l'immodificabilità sostanziale dell'offerta, non come occasione per rinegoziarla.
- c. 1Il raggruppamento non è escluso se un partecipante è colpito da una causa di esclusione, o perde un requisito, purché ricorrano le condizioni del comma 2 e gli oneri di comunicazione siano rispettati.
- c. 1Se la causa era già maturata prima dell'offerta, va comunicata insieme ad essa; se sopravviene dopo, le misure vanno comunicate prima dell'aggiudicazione.
- c. 2Il raggruppamento può provare di aver estromesso o sostituito il partecipante colpito, con un soggetto munito dei requisiti necessari, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.
- c. 2Se la stazione appaltante ritiene le misure intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.
- c. 3Le stesse regole si applicano ai consorzi ordinari e, entro un perimetro più stretto, ai consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili, per questi ultimi limitatamente alle consorziate esecutrici e a quelle che prestano i requisiti.
Un raggruppamento temporaneo, con una mandataria e due mandanti, partecipa a una gara di lavori. Dopo l'offerta, una mandante perde l'attestazione necessaria per la propria quota. La mandataria comunica il venir meno del requisito e sostituisce la mandante con un'impresa già in possesso dei requisiti richiesti, lasciando invariati oggetto e importo dell'offerta. Se la stazione appaltante valuta la sostituzione tempestiva e l'offerta rimasta la stessa, il raggruppamento prosegue con la nuova composizione; se la giudica tardiva, o tale da cambiare cosa era stato offerto, dispone l'esclusione con decisione motivata.
- Uso scorrettoLa sostituzione o l'estromissione non può alterare sostanzialmente l'offerta già presentata: è un correttivo sul soggetto, non una porta per rimodulare cosa il raggruppamento ha offerto.
- Uso scorrettoComunicare la causa di esclusione non basta da sola: se la stazione appaltante giudica le misure intempestive o insufficienti, dispone comunque l'esclusione, motivandola.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 96, richiamato fin dal comma 1, che disciplina lo stesso meccanismo per il singolo operatore economico non riunito.Art. 96
- Da leggere insieme aLe cause di esclusione richiamate sono quelle degli articoli 94 e 95, il requisito che può venir meno è quello dell'articolo 100.Art. 94Art. 95Art. 100
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-97
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.