Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.Modificato
I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonchè il costo del ciclo di vita sono disciplinati all'allegato II.8. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Rapporti di prova, certificazioni e altri mezzi di prova non stanno in questo articolo: il rinvio li manda all'allegato II.8.
L'articolo 105 è un rinvio secco: i rapporti di prova, le certificazioni delle qualità, gli altri mezzi di prova e il costo del ciclo di vita sono disciplinati dall'allegato II.8. La sostanza — quali documenti valgono come prova, quando la stazione appaltante deve accettare certificazioni equivalenti, come si calcola il costo del ciclo di vita — sta lì, non in questo articolo. Chi verifica una certificazione o un mezzo di prova alternativo lavora su quel testo.
- c. 1I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati dall'allegato II.8: questo articolo non ne detta il contenuto, lo rinvia per intero.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-105
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