Contratti riservati
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte IIDegli istituti e delle clausole comuni
- 1.Modificato
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e ((...)) di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori ((...)) sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
- 2.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 2-bis.Modificato
((Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.))
- 3.
Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.
- 4.Modificato
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
- 5.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Una gara può essere riservata a chi ha per scopo l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità o svantaggiate, e sotto soglia anche alle piccole e medie imprese.
L'articolo 61 permette alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione, o la sola esecuzione, a operatori economici e cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure a programmi di lavoro protetti dove almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati abbia queste caratteristiche. Per gli affidamenti sotto le soglie di rilevanza europea, salvo un interesse transfrontaliero certo, la riserva può riguardare anche le piccole e medie imprese. In entrambi i casi il bando o l'avviso danno espressamente atto che si tratta di un appalto riservato. L'articolo definisce infine, ai propri fini, chi sono i soggetti con disabilità e le persone svantaggiate.
Verifica che l'operatore rientri davvero nei requisiti della riserva — scopo principale o quota minima di lavoratori — prima di farlo partecipare.
- c. 1Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione, o riservarne solo l'esecuzione, a operatori economici e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori sia composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati.
- c. 2-bisPer gli affidamenti sotto le soglie di rilevanza europea, ad eccezione dei casi con interesse transfrontaliero certo, e tenuto conto dell'oggetto, delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione o l'esecuzione a piccole e medie imprese.
- c. 3Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.
- c. 4Ai fini dell'articolo si considerano soggetti con disabilità e persone svantaggiate quelli individuati dalla normativa sul collocamento mirato e sulle cooperative sociali, oltre a una serie di altre categorie indicate nel comma, fra cui gli ex degenti di ospedali psichiatrici, i tossicodipendenti, gli alcolisti e le persone detenute o internate negli istituti penitenziari.
Un Comune bandisce una gara per il servizio di pulizie degli edifici comunali e decide di riservarla a cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Nel bando indica espressamente che si tratta di un appalto riservato, così che solo le cooperative sociali con questo scopo possano presentare offerta. Un'impresa con una quota minoritaria di lavoratori con disabilità, ma senza che l'integrazione lavorativa sia il suo scopo principale, non può invece partecipare.
- Da leggere insieme aLa riserva a favore delle piccole e medie imprese per gli affidamenti sotto soglia si legge insieme all'articolo 48, che impone di seguire le procedure ordinarie quando la stazione appaltante accerta un interesse transfrontaliero certo.Art. 48
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-61
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