Tipi di procedure
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Per l'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte.
- 2.
Nei soli casi previsti dall'articolo 158, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando.
- 3.
La gara è indetta con una delle seguenti modalità: a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata; b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162, se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione; c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163.
- 4.
Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, ai sensi dell'articolo 165.
Nei settori speciali la stazione appaltante sceglie liberamente fra procedura aperta, ristretta, negoziata, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione: la negoziata senza bando resta l'unica eccezione motivata.
L'articolo 155 apre la Parte del Codice dedicata alle procedure di scelta del contraente nei settori speciali, elencando i moduli procedurali disponibili: procedura aperta, ristretta, negoziata preceduta da indizione di gara, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione. La scelta fra questi strumenti è libera. La negoziata senza pubblicazione del bando, invece, resta percorribile solo nei casi tassativamente indicati da un altro articolo, perché deroga al principio di pubblicità che regge tutte le altre. L'articolo indica poi le tre modalità con cui una gara può essere indetta — avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione o bando di gara — e a quali procedure ciascuna modalità è abbinata. Quando la gara è indetta con l'avviso periodico indicativo, gli operatori che hanno manifestato interesse non sono automaticamente ammessi: devono confermarlo per iscritto in una fase successiva.
Controlla sempre con quale dei tre strumenti — avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione o bando di gara — la gara è stata indetta: cambia gli adempimenti successivi e i termini da rispettare.
- c. 1Per aggiudicare appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione.
- c. 2La procedura negoziata senza pubblicazione del bando è utilizzabile solo nei casi previsti dall'articolo 158.
- c. 3La gara è indetta con un avviso periodico indicativo se il contratto è aggiudicato con procedura ristretta o negoziata, con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione se è aggiudicato con procedura ristretta, negoziata, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, oppure con un bando di gara.
- c. 4Gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare per iscritto il proprio interesse.
Un gestore di una rete di distribuzione idrica deve sostituire gli impianti di potabilizzazione ma non ha ancora individuato la soluzione tecnica migliore fra le alternative disponibili sul mercato. Invece di ricorrere a una procedura aperta o ristretta, indice un dialogo competitivo pubblicando un bando di gara, così da poter confrontarsi con gli operatori economici e definire la soluzione insieme a loro prima di chiedere le offerte finali. Se avesse scelto di indire la gara con un avviso periodico indicativo, gli operatori che avessero manifestato interesse avrebbero dovuto confermarlo per iscritto in una fase successiva, prima di essere ammessi al confronto.
- Da leggere insieme aIl rinvio all'articolo 158 non si esaurisce nell'elenco dei presupposti: quell'articolo impone anche di dare motivatamente conto, nel primo atto della procedura, della specifica situazione di fatto e delle caratteristiche del mercato interessato.Art. 158
- Da leggere insieme aQuando la gara è indetta con l'avviso periodico indicativo, la sola manifestazione di interesse non ammette l'operatore economico alla procedura: serve la successiva conferma scritta secondo le regole sull'invito ai candidati.Art. 165
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-155
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