Durata della concessione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDei contratti di concessioneTitolo IL'ambito di applicazione e i principi generali
- 1.
La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
- 2.
Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.
- 3.
Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.
- 4.
La durata massima della concessione deve essere indicata nei documenti di gara, a meno che essa non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
- 5.
La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1. I contratti aggiudicati senza gara di cui all'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili. Al termine della concessione, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di selezione del concessionario, la gestione delle tratte autostradali è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in relazione alla specificità della tratta autostradale, per garantire adeguati standard di sicurezza e viabilità, valuta il modello più idoneo della gestione transitoria anche in relazione alle condizioni economiche.
Sopra i cinque anni la durata deve coincidere col tempo di recupero dell'investimento, e in linea di massima non si proroga.
L'articolo 178 fissa i confini temporali della concessione. Il comma 1 pone il principio: la durata è limitata, e l'ente concedente la determina in base ai lavori o ai servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultraquinquennali, il comma 2 aggiunge un vincolo di sostanza: la durata massima non supera il periodo in cui è ragionevole prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti con un ritorno sul capitale, tenendo conto degli obiettivi contrattuali assunti. Va dichiarata nei documenti di gara, salvo quando è essa stessa criterio di aggiudicazione, e in linea di massima non è prorogabile: l'unica via è la revisione straordinaria.
Nel valutare una proroga, controlla se il contratto è fra quelli senza gara ai sensi dell'articolo 186, comma 2: per quelli è esclusa in ogni caso.
- c. 1La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.
- c. 2Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima non supera il periodo in cui è ragionevole prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti con un ritorno sul capitale, tenuto conto di quelli necessari per gli obiettivi contrattuali assunti — qualità, prezzo per gli utenti, o sostenibilità ambientale.
- c. 3Gli investimenti considerati ai fini del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli sostenuti in corso di concessione.
- c. 4La durata massima va indicata nei documenti di gara, a meno che non sia utilizzata come criterio di aggiudicazione del contratto.
- c. 5La durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo la revisione dell'articolo 192, comma 1; i contratti aggiudicati senza gara ai sensi dell'articolo 186, comma 2, non sono in nessun caso prorogabili.
- c. 5Al termine della concessione, per il tempo necessario a selezionare il nuovo concessionario, la gestione delle tratte autostradali passa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che valuta il modello più idoneo per sicurezza e viabilità.
Un ente concedente affida una concessione ultraquinquennale per un tratto stradale a pedaggio. Nel fissare la durata, stima il periodo in cui il concessionario può recuperare gli investimenti sostenuti — comprese le opere realizzate in corso di concessione — con un ritorno sul capitale investito, e lo dichiara nei documenti di gara. A metà del periodo, un mutamento normativo imprevedibile altera l'equilibrio del contratto: l'ente non può prorogare la durata, ma può attivare la revisione straordinaria senza toccare la scadenza.
- Uso scorrettoLa proroga non è una possibilità generica: il comma 5 la esclude come regola, ammette solo la revisione dell'articolo 192, comma 1, e la nega senza eccezioni ai contratti senza gara.Art. 192Art. 186
- Da leggere insieme aIl vincolo sulla durata massima si lega alla revisione dell'articolo 192: è quella la via che riequilibra condizioni economiche sopravvenute senza alterare la natura della concessione.Art. 192
- Da leggere insieme aI contratti senza gara richiamati dal comma 5 sono quelli dell'articolo 186, comma 2: concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del codice, sopra una certa soglia di importo.Art. 186
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-178
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