Procedimento
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- 1.
Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall'ente concedente purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall'ente concedente; b) l'offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando; c) l'offerente non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi degli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato X alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98.
- 2.
I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a), contengono le condizioni e le caratteristiche, in particolare tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche, che ogni offerta deve soddisfare o possedere.
- 3.
Gli enti concedenti forniscono, nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione e, nell'invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, dei requisiti minimi da soddisfare.
- 4.
L'ente concedente può limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purchè ciò avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza.
- 5.
L'ente concedente comunica a tutti i partecipanti la descrizione della prevista organizzazione della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, sono rese pubbliche per tutti gli operatori economici.
- 6.
L'ente concedente assicura il ricorso alla digitalizzazione della procedura secondo le norme di cui al Libro I, Parte II. L'utilizzo di supporti e modalità digitali garantisce la trasparenza della procedura e l'imputabilità degli atti.
- 7.
L'ente concedente può condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non sono modificati nel corso delle negoziazioni. Tali negoziazioni sono condotte di regola attraverso un dialogo competitivo ai sensi dell'articolo 74.
- 8.
L'ente concedente verifica le condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di autocertificazioni o referenze che devono essere presentate come prova in base ai requisiti specificati nel bando di concessione; i requisiti sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.
- 9.
Per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti deve dimostrare all'ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, l'ente concedente può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.
- 10.
Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
- 11.
Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101.
Nelle concessioni l'ente tratta liberamente con i candidati, ma oggetto e criteri restano fermi per tutta la negoziazione.
L'articolo 183 disciplina il procedimento di aggiudicazione delle concessioni. L'ente concedente aggiudica sui criteri che ha fissato, se l'offerta rispetta i requisiti minimi, l'offerente soddisfa le condizioni di partecipazione indicate nel bando e non è escluso dalla procedura. Il bando descrive la concessione e le condizioni di partecipazione; l'invito a presentare offerte descrive criteri di aggiudicazione e requisiti minimi. L'ente può limitare il numero di candidati in modo trasparente e su criteri oggettivi, restando sufficiente a garantire concorrenza effettiva, e assicura la digitalizzazione della procedura. Sono ammesse negoziazioni libere, di regola tramite dialogo competitivo, ma oggetto, criteri e requisiti minimi non cambiano durante la negoziazione. Per dimostrare le proprie capacità un operatore può avvalersi di altri soggetti, dimostrando che disporrà delle risorse per l'intera durata; resta applicabile il soccorso istruttorio.
Verifichi che l'avvalimento dimostri risorse per l'intera durata, e che la negoziazione non abbia alterato le regole di partenza a favore di un solo candidato.
- c. 1Le concessioni sono aggiudicate sui criteri fissati dall'ente concedente, se l'offerta risponde ai requisiti minimi, l'offerente rispetta le condizioni di partecipazione richieste, e non è escluso dalla procedura.
- c. 3L'ente concedente fornisce nel bando la descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione, e nell'invito a presentare offerte la descrizione dei criteri di aggiudicazione.
- c. 4L'ente concedente può limitare il numero di candidati o offerenti, in modo trasparente e su criteri oggettivi, purché resti sufficiente a garantire concorrenza effettiva.
- c. 6L'ente concedente assicura la digitalizzazione della procedura, che garantisce trasparenza e imputabilità degli atti.
- c. 7L'ente concedente può condurre liberamente negoziazioni con candidati e offerenti, di regola attraverso un dialogo competitivo, senza modificare oggetto, criteri di aggiudicazione e requisiti minimi nel corso delle negoziazioni.
- c. 9Per soddisfare le condizioni di partecipazione l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti, dimostrando che disporrà delle risorse per l'intera durata della concessione.
- c. 11Si applicano le disposizioni in materia di soccorso istruttorio.
Un ente concedente avvia la procedura per la gestione di impianti sportivi, ponendo nel bando un requisito minimo di esperienza pregressa. In negoziazione un candidato propone di modificarlo, sostenendo che sia troppo stringente per gli operatori locali. L'ente ascolta la proposta, ma non può accoglierla a negoziazione già avviata: se ritiene che vada rivisto, deve farlo prima, comunicandolo a tutti con pari condizioni, non aggiustarlo in corsa per un singolo interlocutore.
- Uso scorrettoLa libertà di negoziare del comma 7 non è libertà di rinegoziare le regole del gioco: oggetto, criteri e requisiti minimi restano fissi, e una modifica concordata con un singolo candidato altera la parità verso gli altri.
- Uso scorrettoLimitare il numero di candidati è ammesso solo con criteri oggettivi e trasparenti, e solo se resta sufficiente a garantire concorrenza effettiva: non è uno strumento per restringere la platea a discrezione.
- Da leggere insieme aIl soccorso istruttorio del comma 11 rinvia alla disciplina dell'articolo 101, e le negoziazioni del comma 7 si svolgono di regola tramite il dialogo competitivo dell'articolo 74.Art. 101Art. 74
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-183
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