Criteri di aggiudicazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- 1.
Per l'aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.
- 2.
I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'ente concedente. Essi includono, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Tali criteri sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. L'ente concedente verifica la conformità delle offerte ai criteri di aggiudicazione.
- 3.
L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.
- 4.
In deroga al comma 3, l'ente concedente, se riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un ente concedente diligente, può, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione. In tal caso l'ente concedente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte.
- 5.
Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
- 6.
I componenti delle commissioni di valutazione devono essere altamente qualificati e competenti. Il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli operatori economici che hanno presentato l'offerta.
Nelle concessioni i criteri di aggiudicazione si mettono in fila per importanza prima di aprire le offerte, e si cambia l'ordine solo per un'idea davvero fuori scala.
L'articolo 185 fissa come l'ente concedente sceglie il concessionario. Pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità, lasciando all'aggiudicatario il livello successivo, e valuta le offerte con criteri oggettivi che assicurino concorrenza effettiva e il vantaggio economico complessivo per l'ente. I criteri restano legati all'oggetto della concessione, senza libertà di scelta incondizionata, e vanno elencati in ordine decrescente di importanza prima della gara. Una deroga stretta consente di cambiare l'ordine solo davanti a un'offerta con una soluzione innovativa così fuori scala che un ente diligente non l'avrebbe prevista, informando tutti gli offerenti e riaprendo i termini. Prima del punteggio economico, la commissione verifica il piano economico-finanziario; deve essere qualificata, e il bando può oscurare i nomi degli offerenti.
Verifichi che l'ordine dei criteri sia rispettato in valutazione, e che una modifica sia una soluzione innovativa fuori scala, non un ripensamento tardivo.
- c. 1L'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità; il livello progettuale successivo è a carico dell'aggiudicatario.
- c. 1Le concessioni sono aggiudicate con criteri oggettivi che assicurano concorrenza effettiva e individuano un vantaggio economico complessivo per l'ente.
- c. 2I criteri sono connessi all'oggetto della concessione, non attribuiscono libertà di scelta incondizionata, includono tra l'altro criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione, e l'ente ne controlla la conformità.
- c. 3L'ente concedente elenca i criteri in ordine decrescente di importanza.
- c. 4In deroga a quell'ordine, davanti a un'offerta con una soluzione innovativa dal livello straordinario non prevedibile da un ente diligente, l'ente può modificarlo, informandone tutti gli offerenti ed emettendo un nuovo invito a presentare offerte.
- c. 5Prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, la commissione verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.
- c. 6I componenti delle commissioni di valutazione sono altamente qualificati e competenti, e il bando può prevedere l'oscuramento dei nomi degli offerenti.
Un comune bandisce la concessione decennale di un parcheggio interrato, con un progetto di fattibilità a base di gara. Il bando ordina i criteri per importanza: prima il piano economico-finanziario, poi le soluzioni tecniche, infine il canone. Arriva un'offerta con un sistema di ricarica elettrica integrato alla rete cittadina, mai previsto in progettazione. L'ente valuta se l'innovazione giustifica una modifica dell'ordine: se procede, deve avvisare tutti i partecipanti e riaprire i termini con un nuovo invito, non deciderlo in silenzio a buste già ricevute.
- Uso scorrettoLa deroga del comma 4 copre solo una soluzione innovativa dal livello che un ente diligente non avrebbe potuto prevedere, non un ripensamento su criteri già noti, e richiede un nuovo invito, non una modifica a valutazione già iniziata.
- Uso scorrettoLa verifica del piano economico-finanziario del comma 5 precede il punteggio all'offerta economica: un piano insostenibile non dovrebbe competere sul prezzo come se il rischio non esistesse.
- Da leggere insieme aI criteri di aggiudicazione vanno letti insieme alla descrizione che l'ente concedente ne dà nel bando ai sensi dell'articolo 183, comma 3, e alla pubblicazione del bando disciplinata dall'articolo 182.Art. 182Art. 183
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-185
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