Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
- 2.
Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.
- 3.
I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il contratto pubblico vive cinque fasi digitali, dalla programmazione all'esecuzione, e il codice di gara nasce insieme alla prima, non dopo.
L'articolo 21 descrive il ciclo di vita digitale del contratto pubblico, la cornice che il resto della Parte II riempie di dettagli. Di norma si articola in cinque fasi — programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione — e tutte, dalla prima all'ultima, vanno gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale. I soggetti che intervengono in una qualunque di queste fasi operano secondo le regole della Parte II, e all'atto dell'avvio della procedura devono seguire anche la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari: è il momento in cui la procedura riceve il proprio codice identificativo di gara.
Le cinque fasi elencate valgono «di norma»: non è un elenco chiuso in senso assoluto, e una procedura può non attraversarle tutte.
- c. 1Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in cinque fasi: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
- c. 2Le attività del ciclo di vita sono gestite, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.
- c. 3I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale operano secondo le disposizioni della Parte II, e procedono all'avvio della procedura secondo il codice dell'amministrazione digitale e la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Un ente pubblico programma la costruzione di una palestra scolastica, ne fa progettare il capitolato, pubblica il bando, conduce l'affidamento e infine segue l'esecuzione dei lavori: sono le cinque fasi che il ciclo di vita digitale attraversa una dopo l'altra. Il momento in cui l'ente acquisisce il codice identificativo di gara non coincide con la pubblicazione del bando, né tantomeno con l'aggiudicazione: è l'avvio della procedura stessa, il punto più a monte di tutti, a richiederlo.
- Uso scorretto«Di norma» non autorizza a saltare la tracciabilità dei flussi finanziari: le cinque fasi possono non ricorrere tutte in ogni procedura, ma l'obbligo di acquisire il codice identificativo all'avvio resta un adempimento a sé, non condizionato dalla fase in cui ci si trova.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 22, che indica le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali richiamati per la gestione interoperabile di queste cinque fasi.Art. 22
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 19, di cui questo articolo applica al singolo contratto l'impianto generale di principi digitali già fissato per l'intera Parte.Art. 19
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-21
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