Regole tecniche
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.Modificato
((Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonchè la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.))
- 2.Modificato
((Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonchè della sicurezza delle informazioni.))
- 3.Modificato
La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID ((alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2)), consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Una piattaforma non entra nell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale finché AGID e ANAC non la certificano.
L'articolo 26 disciplina chi stabilisce e chi verifica i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale dell'articolo 25. Il comma 1 affida all'AGID, di intesa con ANAC e altri soggetti istituzionali, il compito di fissare le modalità di certificazione e la conformità delle piattaforme a quanto richiesto dall'articolo 22, comma 2. Il comma 2 aggiunge che lo stesso provvedimento individua i requisiti e i titoli necessari a dimostrare la conformità all'ecosistema nazionale e alla sicurezza delle informazioni. Il comma 3 chiude il cerchio: la certificazione, rilasciata dall'AGID a chi possiede quei requisiti, apre l'integrazione con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e l'ANAC cura il registro delle piattaforme certificate.
- c. 1Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme, e la loro conformità a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- c. 2Lo stesso provvedimento individua, tenuto conto degli standard internazionali di settore, i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme per dimostrare la conformità all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e alla sicurezza delle informazioni.
- c. 3La certificazione, rilasciata dall'AGID alle piattaforme in possesso di quei requisiti e titoli, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici; l'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Una società privata sviluppa una propria piattaforma di approvvigionamento digitale e vuole offrirla alle stazioni appaltanti che non ne hanno una propria. Prima di poterla usare per gare che alimentano la Banca dati nazionale, deve dimostrare di possedere i requisiti e i titoli individuati dal provvedimento congiunto di AGID e ANAC, comprese le funzionalità che l'ecosistema nazionale richiede. Ottenuta la certificazione dall'AGID, la piattaforma entra nel registro tenuto dall'ANAC e può integrarsi con la Banca dati.
- Da leggere insieme aLa conformità richiesta dal comma 1 rimanda alle funzionalità dell'articolo 22, comma 2 — dalla redazione degli atti in formato digitale nativo alla presentazione delle offerte: la certificazione non è un requisito puramente formale, ma verifica che la piattaforma sappia fare quelle cose.Art. 22
- Uso scorrettoLa certificazione riguarda i requisiti tecnici e organizzativi della piattaforma; non sostituisce le regole di correttezza della gara che l'articolo 25 impone a chi la usa, come la parità di accesso e il divieto di alterare l'oggetto dell'appalto.Art. 25
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-26
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