Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
- 2.
Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonchè le offerte dagli stessi presentate.
- 3.
Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
- 4.
Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
- 5.
Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.
- 6.
Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.
- 7.
Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
- 8.
Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.
- 9.
Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.
Dopo l'aggiudicazione, gli atti di gara si aprono da soli sulla piattaforma; chi contesta un oscuramento ha un termine dimezzato e una sentenza rapida.
L'articolo 36 detta le regole procedurali e processuali di un accesso che, dopo l'articolo 35, diventa automatico al momento dell'aggiudicazione. Il comma 1 impone che l'offerta del vincitore e gli atti presupposti all'aggiudicazione siano resi disponibili sulla piattaforma insieme alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Il comma 3 impone di dare conto, nella stessa comunicazione, delle decisioni sulle richieste di oscuramento. I commi 4, 5 e 7 costruiscono un percorso rapido per chi le contesta: termine dimezzato, divieto di ostensione fino alla sua scadenza, rito accelerato con sentenza in forma semplificata. Il comma 6 permette di segnalare all'ANAC chi abusa delle richieste di oscuramento.
Il termine per impugnare le decisioni sull'oscuramento è dimezzato e decorre dalla comunicazione digitale, non da quando l'interessato ne ha notizia.
- c. 1L'offerta dell'aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili sulla piattaforma a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
- c. 2Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, sulla stessa piattaforma, quegli stessi atti e le offerte da loro presentate.
- c. 3Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dà atto anche delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori.
- c. 4Le decisioni sull'oscuramento sono impugnabili con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
- c. 5Anche se la stazione appaltante ritiene infondate le ragioni di segretezza, l'ostensione delle parti oscurate non è comunque consentita prima che scada il termine per impugnare quella decisione.
- c. 6In caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la stazione appaltante può segnalarlo all'ANAC, che può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura dell'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà se pagata entro trenta giorni.
- c. 7Il ricorso è fissato d'ufficio in camera di consiglio con termini dimezzati e deciso con sentenza in forma semplificata.
- c. 9Il termine per impugnare l'aggiudicazione, così come l'ammissione e la valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria, decorre comunque dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
Una gara di forniture si chiude con l'aggiudicazione. Contestualmente alla comunicazione digitale, la piattaforma rende disponibile l'offerta del vincitore, con la decisione della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento avanzata dall'aggiudicatario per una parte di quella offerta. Il secondo classificato, che ritiene infondata quella richiesta, propone ricorso entro il termine previsto. Fino alla scadenza, la parte oscurata resta non ostensibile, anche se la stazione appaltante avesse nel frattempo maturato dubbi sulla richiesta originaria.
- Uso scorrettoAnche quando la stazione appaltante dubita della fondatezza di una richiesta di oscuramento, non può ostendere le parti oscurate prima che scada il termine di impugnazione.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 90, che fissa la comunicazione da cui decorrono i termini di questo articolo, all'articolo 25, richiamato dal comma 1 per la piattaforma, e all'articolo 35, richiamato dai commi 3 e 5 per le richieste di oscuramento.Art. 90Art. 25Art. 35
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-36
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