Aggregazioni e centralizzazione delle committenze
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte IIIDei soggettiTitolo ILe stazioni appaltanti
- 1.Modificato
((Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.))
- 2.Modificato
Per effettuare ((le gare)) di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per ((le gare)) di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
- 3.Modificato
L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina ((gli incentivi, nonchè)) i requisiti premianti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 4.Modificato
L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, ((nonchè per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza)).
- 5.Modificato
Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 ((...)), possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate; f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
- 6.Modificato
Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una ((stazione appaltante o)) centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria ((...)) a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad ((affidamenti di appalti di servizi e forniture)) di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonchè ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi (( delle lettere c) e d) )); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza ((affidataria)).
- 6-bis.Modificato
((Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.))
- 7.Modificato
((In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza:)) a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate; b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate; c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici; d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione; e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
- 8.
L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
- 9.Modificato
Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante ((apposita convenzione)). Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.
- 10.
Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.
- 11.
Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.
- 12.
La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali: a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza; b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
- 13.
Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.
- 14.
Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purchè almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
- 15.Modificato
Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base ((del principio del risultato)), dandone adeguata motivazione.
- 16.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
- 17.Modificato
Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 ((, nonchè gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice)). Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.
- 18.Modificato
((Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione,)), l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).
Sotto una soglia ogni ente acquista da solo; sopra, serve la qualificazione dell'articolo 63, e senza quella l'ANAC non rilascia nemmeno il CIG.
L'articolo 62 organizza il sistema delle centrali di committenza e della qualificazione delle stazioni appaltanti. Fino a certe soglie — quelle dell'affidamento diretto per servizi e forniture, 500.000 euro per i lavori — ogni stazione appaltante acquista direttamente e autonomamente. Sopra quelle soglie, può farlo solo se è qualificata ai sensi dell'articolo 63: senza qualificazione, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara. Le stazioni appaltanti qualificate possono agire da sole entro il proprio livello, appoggiarsi a una centrale di committenza, o svolgere committenza per conto di altre. Quelle non qualificate devono rivolgersi a un soggetto qualificato, con un meccanismo di silenzio-assenso e di assegnazione d'ufficio da parte dell'ANAC se la richiesta viene respinta.
- c. 1Tutte le stazioni appaltanti possono acquisire direttamente forniture e servizi entro le soglie per gli affidamenti diretti, e affidare lavori fino a 500.000 euro; possono anche effettuare ordini su strumenti di acquisto delle centrali di committenza qualificate e dei soggetti aggregatori.
- c. 2Sopra quelle soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63; per queste gare l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara alle stazioni appaltanti non qualificate.
- c. 5In funzione del livello posseduto, una stazione appaltante qualificata può fra l'altro effettuare gare sopra soglia, acquisire avvalendosi di una centrale qualificata, svolgere committenza ausiliaria per altri, o procedere mediante appalto congiunto.
- c. 6Le non qualificate devono ricorrere a una stazione appaltante o centrale qualificata per le acquisizioni sopra soglia e per la committenza ausiliaria; se non sono qualificate per l'esecuzione, vi ricorrono anche per quella, potendo nominare un supporto al RUP della centrale affidataria.
- c. 10La domanda con cui una non qualificata chiede a un soggetto qualificato di condurre la procedura si intende accolta se non riceve risposta negativa entro dieci giorni; in caso di rifiuto, ci si rivolge all'ANAC, che entro quindici giorni assegna d'ufficio la richiesta.
- c. 14Due o più stazioni appaltanti possono svolgere congiuntamente una o più fasi di una procedura, purché almeno una sia qualificata per il valore del contratto; nominano un unico RUP presso la stazione appaltante delegata e rispondono in solido.
Un Comune non qualificato deve affidare lavori di manutenzione straordinaria per un importo superiore a 500.000 euro. Non potendo procedere da solo, chiede a una centrale di committenza qualificata di condurre la gara al proprio posto. Se entro dieci giorni dalla richiesta non riceve risposta negativa, la domanda si intende accolta e la centrale procede. Se invece riceve un rifiuto, il Comune si rivolge all'ANAC, che entro quindici giorni assegna d'ufficio la richiesta a un'altra stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, individuata in base alle fasce di qualificazione.
- Uso scorrettoQuando una stazione appaltante effettua ordini su strumenti messi a disposizione dalle centrali, la preferenza va al territorio regionale di riferimento: può agire senza limiti territoriali solo se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo, oppure per ragioni di convenienza economica, e in ogni caso previa motivazione.
- Da leggere insieme aCosa può fare una stazione appaltante ai sensi di questo articolo dipende dal livello di qualificazione che possiede: è l'articolo 63 a definire le fasce e i requisiti che aprono o chiudono ciascuna delle facoltà elencate qui.Art. 63
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-62
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