Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VLa selezione delle offerte
- 1.
Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo della stazione appaltante, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: 1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione; 2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse; d) il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonchè, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale; e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 70 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 76 che giustificano l'utilizzazione di tali procedure; g) eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione; h) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.
- 2.
La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonchè le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione.
- 3.
Quando l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 111 o dell'articolo 127, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.
- 4.
Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
- 5.
La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta.
Ogni aggiudicazione sopra soglia lascia una relazione scritta, e ogni procedura lascia comunque un archivio che deve reggere almeno cinque anni.
L'articolo 112 impone alla stazione appaltante di rendere conto di come è arrivata a un'aggiudicazione. Sopra soglia redige una relazione con un contenuto minimo: selezionati o esclusi e perché, motivi del rigetto delle offerte anomale, nome dell'aggiudicatario. Il comma 2 esonera gli accordi quadro autoesplicativi con un solo operatore; il comma 3 permette di rinviare a un avviso già pubblicato. Il comma 4 allarga lo sguardo: a prescindere dalla soglia, documenta ogni procedura e la conserva, più a lungo se pende una controversia. Il comma 5 chiude: la relazione, quando richiesta, risale fino alla Commissione europea.
Verifica che la relazione copra il contenuto minimo del comma 1 e non solo l'esito, e che l'archivio duri fino al giudicato se pende controversia.
- c. 1Sopra le soglie dell'articolo 14, e ogni volta che è istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione con un contenuto minimo fissato dalla norma.
- c. 1Il contenuto minimo comprende nome e indirizzo della stazione appaltante, oggetto e valore dell'affidamento, selezionati ed esclusi con i motivi, rigetto delle offerte anormalmente basse, nome dell'aggiudicatario con le ragioni della scelta.
- c. 1Per le procedure negoziate e i dialoghi competitivi riporta le circostanze che ne giustificano l'uso; eventualmente, anche i motivi di mancata aggiudicazione e i conflitti di interesse.
- c. 2La relazione non è richiesta per gli accordi quadro con un solo operatore entro le condizioni fissate, o se l'accordo contiene già i termini della prestazione e i criteri per assegnarla.
- c. 3Se un avviso di aggiudicazione già pubblicato contiene le informazioni del comma 1, la stazione appaltante può rinviare a quell'avviso invece di redigere una relazione autonoma.
- c. 4A prescindere dalla soglia, la stazione documenta ogni procedura e la conserva almeno cinque anni dall'aggiudicazione, o fino al giudicato se pende una controversia.
- c. 5La relazione, o i suoi elementi principali, è comunicata alla Cabina di regia per la Commissione europea, quando è richiesta.
Un comune aggiudica un appalto di lavori sopra soglia comunitaria. Prima della firma redige la relazione: chi è stato escluso e perché, i motivi del rigetto di un'offerta anormalmente bassa, il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta. Riceve poi una richiesta della Cabina di regia e trasmette gli elementi principali. Un offerente escluso impugna l'esclusione: il comune non può chiudere l'archivio al termine del periodo minimo, perché la controversia è pendente e la documentazione va tenuta fino al giudicato.
- Uso scorrettoL'esonero, quando l'accordo quadro ha un solo operatore o è già autoesplicativo, riguarda solo il documento del comma 1: l'obbligo di documentare la procedura resta in piedi, perché nasce da un comma distinto e non è condizionato alla soglia.
- Da leggere insieme aLe circostanze che giustificano le procedure negoziate e i dialoghi competitivi vanno lette negli articoli 70 e 76; l'avviso alternativo è quello dell'articolo 111 o, per i servizi sociali, dell'articolo 127; la Cabina di regia è quella dell'articolo 221.Art. 70Art. 76Art. 111Art. 127Art. 221
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-112
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