Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo III bandi, gli avvisi e gli inviti
- 1.
Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 2.
I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6. I bandi di gara indicano altresì la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.
- 3.
Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.
La gara si apre con un bando o un avviso, il CIG dev'esserci dentro, e il contenuto lo detta l'allegato II.6.
L'articolo 83 dice come si apre una procedura e cosa il documento d'apertura deve contenere. La regola è che ogni scelta del contraente si indice con un bando o un avviso, e le eccezioni devono venire da una legge: il Codice non le elenca una per una, quindi chi non pubblica deve poter indicare la norma che glielo consente. Dentro il bando o l'avviso va il codice identificativo di gara, preso dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il contenuto vero e proprio non sta qui ma nell'allegato II.6, e il comma 2 vi aggiunge due voci che il bando porta da sé: la durata del procedimento e i criteri ambientali minimi.
Stai verificando un affidamento senza bando: la deroga poggia su una previsione di legge, e l'articolo non ti dà un elenco da spuntare.
- c. 1Ogni procedura di scelta del contraente si indice con un bando o un avviso di gara, salve le eccezioni di legge.
- c. 1Nel bando o nell'avviso va indicato il codice identificativo di gara, acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- c. 2Le informazioni che bandi, avvisi di pre-informazione e avvisi sugli appalti aggiudicati devono contenere stanno nell'allegato II.6, ciascuno con la propria sezione.
- c. 2Il bando di gara indica inoltre la durata del procedimento, dentro i termini massimi dell'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi dell'articolo 57, comma 2.
- c. 3Adottati i bandi tipo dall'ANAC, i bandi si redigono in conformità, e le deroghe si motivano espressamente nella delibera a contrarre.
Un'azienda sanitaria pubblica il bando per una fornitura triennale di dispositivi. Il documento porta il CIG, l'oggetto, i requisiti e i termini per offrire, ma non dice entro quando la procedura si concluderà. Non è un dettaglio di stile: il comma 2 mette la durata del procedimento fra i contenuti del bando, e senza quel dato chi partecipa non sa per quanto resterà impegnato. Se poi il bando si scosta dal bando tipo ANAC — per esempio irrigidendo un requisito — la motivazione va cercata nella delibera a contrarre, e se non c'è manca un passaggio che il comma 3 chiede.
- Uso scorrettoDiscostarsi dal bando tipo si può, ma una deroga decisa e non motivata nella delibera a contrarre non ha il supporto che il comma 3 richiede.
- Uso scorretto«Salve le eccezioni di legge» non è una clausola di comodo: rinunciando all'elenco chiuso, il Codice lascia a chi non pubblica l'onere di indicare la norma che lo consente.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 17, che fissa i termini delle fasi, e all'articolo 57, da cui vengono i criteri ambientali minimi da riportare nel bando.Art. 17Art. 57
- Da leggere insieme aVa letto insieme agli articoli 84 e 85, che dicono dove il bando va pubblicato una volta redatto: il contenuto e la pubblicità sono due adempimenti distinti.Art. 84Art. 85
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-83
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