Servizi di ricerca e sviluppo
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo IVI servizi di ricerca e sviluppo
- 1.
Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che: a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attività; b) la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante.
- 2.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando: a) siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attività; b) la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante; c) l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
- 3.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Il Codice si applica ai servizi di ricerca e sviluppo solo se la stazione appaltante ne ottiene tutti i risultati e ne paga interamente il costo; altrimenti la strada è l'appalto pre-commerciale.
L'articolo traccia il confine fra due regimi per i servizi di ricerca e sviluppo elencati nell'allegato II.19. Il primo è l'applicazione ordinaria del Codice, e vale solo quando due condizioni ricorrono insieme: i risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, che li userà nella propria attività, e la prestazione è interamente retribuita da lei. Quando anche una sola di queste condizioni manca, si apre il secondo regime: le stazioni appaltanti possono ricorrere, applicando i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, agli appalti pubblici pre-commerciali. Qui i risultati non spettano in via esclusiva alla stazione appaltante — che comunque potrà usarli — la prestazione non è interamente a suo carico, e soprattutto l'esigenza che la fa partire non trova già una risposta fra le soluzioni disponibili sul mercato: è uno strumento pensato per commissionare qualcosa che semplicemente non esiste ancora, condividendone rischi, costi e risultati con chi lo sviluppa.
Verifichi quale regime è stato applicato a un servizio di ricerca e sviluppo: controlla se ricorrono entrambe le condizioni del comma 1, perché la loro assenza anche parziale è ciò che apre la strada al pre-commerciale.
- c. 1Per i servizi di ricerca e sviluppo elencati nell'allegato II.19, le disposizioni del Codice si applicano solo se i risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, per l'esercizio della propria attività, e la prestazione è interamente retribuita dalla stazione appaltante.
- c. 2Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali quando i risultati non appartengono in via esclusiva alla stazione appaltante che li userà, la prestazione non è interamente retribuita da lei, e l'esigenza non può essere soddisfatta con soluzioni già disponibili sul mercato.
Un ente di ricerca pubblico ha bisogno di un algoritmo per analizzare dati ambientali con una precisione che nessun prodotto sul mercato offre. Coinvolge più imprese in parallelo, che sviluppano soluzioni alternative condividendo con l'ente parte dei diritti sui risultati e parte dei costi di sviluppo. Non essendo l'ente l'unico titolare dei risultati, né l'unico a finanziare la ricerca, l'affidamento non segue le regole ordinarie del Codice: è un appalto pubblico pre-commerciale, giustificato dal fatto che nessuna soluzione equivalente era già disponibile.
- Da leggere insieme aIl comma 2 richiama, oltre alle tre condizioni elencate per il pre-commerciale, anche le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1: il testo cumula entrambe le serie di condizioni, non le sostituisce l'una con l'altra.
- Da leggere insieme aI principi richiamati per il pre-commerciale sono quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, disciplinati dagli articoli 1, 2 e 3: sono gli stessi principi generali del Codice, non regole speciali create per questo articolo.Art. 1Art. 2Art. 3
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-135
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